




E dice:
L’esame del provvedimento in oggetto rivela profili di criticità che potrebbero configurare vizi di legittimità per eccesso di potere, carenza di istruttoria e potenziale danno erariale.
Di seguito i punti tecnici di rilievo:
1. Anomalie nelle Tempistiche Procedimentali (Vizio di Istruttoria)
Il decreto è stato sottoscritto il 7 gennaio 2026, lo stesso giorno fissato come termine ultimo per la presentazione delle candidature (ore 12:00).
• Criticità: La conclusione dell’intero iter valutativo (esame dei curricula, comparazione dei profili e firma del decreto) in un lasso di tempo di poche ore appare tecnicamente incompatibile con i principi di buon andamento e imparzialità (Art. 97 Cost.).
• Rilievo: Una procedura così contratta suggerisce una valutazione meramente formale, configurando un potenziale sviamento di potere, laddove l’atto amministrativo non persegua l’interesse pubblico alla selezione del miglior profilo, ma la ratifica di un orientamento preventivo.
2. Mancata Verifica delle Professionalità Interne
L’incarico è conferito ai sensi dell’Art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
• Criticità: La giurisprudenza contabile (Corte dei Conti) e amministrativa è costante nel ribadire che il ricorso a contratti dirigenziali a termine deve essere preceduto da una reale e documentata ricognizione interna.
• Rilievo: Il decreto non esplicita le ragioni per cui le competenze necessarie non potessero essere rinvenute tra il personale dirigenziale già in ruolo. L’assenza di tale motivazione espone l’amministrazione al rischio di contestazioni per danno erariale, stante il maggior onere finanziario che un incarico a contratto comporta rispetto all’utilizzo di risorse umane già organicamente presenti.
3. Instabilità Organizzativa e Contraddittorietà
L’atto revoca contestualmente un incarico ad interim conferito solo il 22/12/2025.
• Criticità: Il conferimento di un incarico temporaneo seguito da una nomina stabile dopo soli 15 giorni (di cui molti festivi) evidenzia una programmazione dei fabbisogni carente o, in alternativa, una fretta procedurale non giustificata da urgenze oggettive documentate.
4. Uso Strategico della Giurisprudenza (Cass. n. 17866/2025)
Il decreto richiama l’Ordinanza della Cassazione n. 17866 del 21 maggio 2025 in merito alla durata degli incarichi.
• Analisi: Tale richiamo appare inserito come clausola di salvaguardia per blindare la durata del contratto legandola al mandato del Presidente. Tuttavia, la legittimità della durata non sana i potenziali vizi genetici della procedura di selezione (tempistiche e motivazione).
5. Profili di Nullità per Violazione di Regolamento
Qualora il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) della Provincia prevedesse termini minimi per la valutazione comparativa o criteri specifici di punteggio, la velocità della nomina del 7 gennaio potrebbe costituire una violazione diretta delle norme interne, rendendo l’atto annullabile in sede di giustizia amministrativa.
Conclusioni Tecniche
Il Decreto n. 1/2026 presenta i tratti tipici di un atto da verificare. La sovrapposizione tra la scadenza del bando e la nomina suggerisce un maggior approfondimento.



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